Descrizione
OGGETTO: MODIFICA VIABILITA’ STRADA LOCALITA’ MONGODIO AL FINE DI GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITA’, IN RELAZIONE AL DISSESTO VERIFICATO NEL TRATTO INIZIALE CHE PORTA ALLA MEDESIMA LOCALITA’.
IL SINDACO
CONSIDERATO che a causa dell’intense precipitazioni avvenute nelle ultime settimane su tutto il territorio, in particolare nella strada che porta alla località Mongodio, si è verificato un dissesto idrogeologico con conseguente distacco di scarpata a valle della strada con riversamento di materiale terroso fino al limitare del ciglio stradale con indebolimento della struttura guardrail;
VISTI gli avvisi di criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico emessi a decorrere dalla metà del mese di aprile dalla Regione Lombardia - D.G. Sicurezza e Protezione Civile su tutto il territorio regionale, in cui il Comune di Nibionno appartiene alla Zona omogenea IM-09 Nodo idraulico di Milano, interessata da livello di criticità colore giallo;
RITENUTO di dover provvedere all’emissione di apposita ordinanza ad individuazione delle modifiche temporanee alla viabilità conseguente;
SENTITO il parere favorevole del Corpo di Polizia Locale;
RILEVATA la necessità di dover adottare il presente provvedimento, di natura temporanea, al fine di:
• garantire la pubblica incolumità;
• approntare ulteriori misure idonee a scongiurare pericolo per la pubblica e privata incolumità sul tratto di strada Comunale situato in località Mongodio;
• migliorare gli aspetti di sicurezza stradale e di esecuzione degli interventi previsti;
• consentire l’apposizione di adeguata segnaletica conforme al D.Lgs. 285/92 – “Nuovo Codice della Strada” – ed al relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione approvato con D.P.R. 16/11/92 n. 495 e smi;
VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs.vo n. 285 del 30.04.1992, ed in specie l’art. 5 e l’art. 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;
VISTO il Regolamento di esecuzione del richiamato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 ed in particolare l’art. 30 comma 7;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, art. 54;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE PORTA ALLA LOCALITA’ MONGODIO:
- IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA A VALLE DELLA STRADA CON POSA DI OPPORTUNI
DISSUASORI E IDONEA SEGNALETICA;
- L’ISTITUZIONE DEL LIMITE DEL 30 KM/ORA SUL TRATTO DI STRADA INTERESSATO;
DISPONE CHE:
• dovrà essere garantito, in ogni caso, il transito dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza;
• l’ufficio tecnico comunale mediante la ditta appaltatrice del servizio di manutenzione strade provveda alla posa di tutta la segnaletica temporanea di cantiere (orizzontale e verticale) sulla viabilità e sull’area interessata e, qualora necessario, su quella limitrofa principale e secondaria, tenendo conto di quanto disposto nella presente ordinanza e delle eventuali indicazioni fornite dalla Polizia Locale.
• tutta la segnaletica provvisoria dovrà essere posata conformemente a quanto disposto dal Codice della Strada (D.Lgs.vo 30 Aprile 1992 n. 285) e relativo Regolamento (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni);
• alla Polizia Locale è demandata la verifica della segnaletica posizionata. Lo stesso Comando è autorizzato, valutando d’iniziativa le situazioni di necessità o le eventuali ragioni di opportunità, ad operare in deroga alle disposizioni contenute nel presente atto;
• i trasgressori alla presente ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dalla normativa vigente applicabile;
DISPONE ALTRESI’:
• di rendere noto al pubblico il presente atto mediante l’affissione della presente Ordinanza, all’Albo Pretorio, con cartelli posti in loco e sul sito Internet del Comune;
• copia della presente ordinanza sia inoltrata, per opportuna conoscenza alla Polizia Locale, alla Prefettura, alla Questura, al Corpo dei Carabinieri ed al Corpo dei Vigili del Fuoco di competenza;
• contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 ed art. 74 del Regolamento di Esecuzione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il medesimo termine potrà altresì essere presentato al T.A.R. della Lombardia.
IL SINDACO
Dott.ssa Di Terlizzi Laura