Partita IVA
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COORDINATORE MORNICO CRISTIAN
CAPO SQUADRA MAMOLI ACHILLE
In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 69 del 06.08.2024, resa immediatamente eseguibile;
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NIBIONNO (LC) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – SEZIONE DI LECCO:
PREMESSO
- che la normativa vigente in materia di protezione civile fa obbligo ai Comuni di dotarsi di una adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso;
- che il Gruppo Alpini, con sede nel territorio del Comune, dispone dì una squadra di volontariato di Protezione Civile facente parte dell’Unità di Protezione Civile della Sezione di LECCO, a sua volta inserita nella struttura di Protezione Civile facente capo all’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) con sede a Milano, Via Marsala 9, iscritta dal 1 agosto 2013 nell'Elenco Centrale delle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita da persone dotate di uno spiccato senso del dovere, dì altruismo, generosità, solidarietà e spirito di collaborazione, che, sulla base dei dettami dell’attuale legislazione, fa parte integrante del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- che l’A.N.A. ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Regione LOMBARDIA che regola le attività di Protezione Civile svolte dalle sezioni ANA, in sinergia con la struttura di Protezione Civile regionale;
- che la Sezione ANA di LECCO, con decreto n.02/2011 del 11/05/2011, è iscritta all’ALBO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE SEZIONE PROVINCIALE PROVINCIA DI LECCO;
- che il Comune riconosce comunque il ruolo che l’ANA svolge a livello nazionale nel settore della Protezione Civile, in particolare al verificarsi di eventi calamitosi di cui la legge 24/02/1992 n. 225 e successive modifiche, sotto il coordinamento delle competenti Strutture dello Stato;
- che appare opportuno accordarsi formalmente con l'ANA, al fine di poter disporre di personale volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia anche utilizzando i mezzi di pronto impiego in dotazione e di proprietà del Comune;
- che la Squadra di Protezione Civile A.N.A. del Gruppo A.N.A. di NIBIONNO si rende disponibile ad integrarsi con i coordinamenti di zona istituiti dalla Provincia di LECCO al fine di svolgere attività ed interventi coordinati, previsti dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite, si stipula il seguente accordo di programma:
- Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- Art. 2
Soggetti della presente convenzione sono il Comune di NIBIONNO, d'ora in poi denominata “Comune”, e la Squadra di Protezione Civile dell’A.N.A. costituita in seno ai Gruppo A.N.A. di NIBIONNO, facente parte dell'Unità di Protezione Civile della Sezione A.N.A. di LECCO, d’ora in poi denominata “Squadra di PC A.N.A.”.
- Art. 3
Oggetto della presente convenzione è la collaborazione in caso di “emergenza pubblica” della sopradescritta Squadra di Protezione Civile, con il personale del Comune, con i Vigili del Fuoco, la Guardia Forestale, gli Organi di Polizia o altri Enti preposti al coordinamento delle attività emergenziali.
- Art. 4
La Squadra di PC A.N.A. sarà altresì disponibile a collaborare con i tecnici del Comune nelle operazioni di previsione e di superamento dell’emergenza. Le prestazioni dei Volontari sono sempre complementari e mai sostitutive delle attività proprie dell’Amministrazione Comunale, poiché esercitate in assoluta sussidiarietà. Le attività possono essere fatte esclusivamente previa richiesta di attivazione formale tramite ordinanza sindacale o altro provvedimento idoneo. Le modalità di svolgimento del servizio sono sempre concordate con un funzionario rappresentante dell’Amministrazione Comunale. La squadra di Protezione Civile ANA è altresì disponibile ad intervenire, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, per i cosiddetti “eventi a rilevante impatto locale”, così come previsto dal paragrafo 2.3.1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1febbraio 2013, recante “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di Protezione Civile”. Sono definiti “eventi a rilevante impatto locale” quegli eventi che seppur circoscritti al territorio comunale o sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e provata incolumità, in ragione dell’eccezionale afflusso di persone, ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga. In tale evenienza l’attivazione della squadra di Squadra di PC A.N.A. sarà comunque subordinata al rispetto delle procedure operative previste nel Piano d’Emergenza con l’attivazione, quale presupposto essenziale, di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale.
- Art. 5
La Squadra di PC A.N.A. risponderà comunque e sempre al Sindaco, quale massima autorità di Pubblica Sicurezza e Ufficiale di Governo per le attività di Protezione Civile, per le operazioni da svolgere sul territorio di giurisdizione. Durante lo svolgimento degli interventi i volontari impiegati devono indossare un’apposita divisa munita di segno distintivo che consenta una facile individuazione e che assicuri sempre un’adeguata e prescritta visibilità.
- Art. 6
La Sezione A.N.A. di LECCO si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della Squadra, nonché il numero dei volontari, al fine di garantire la massima tempestività nell’allertamento della Squadra stessa; alla stessa stregua il Comune comunicherà il nominativo del proprio responsabile del servizio di Protezione Civile al quale fare riferimento.
- Art. 7
La Squadra di PC A.N.A. per esercitare le attività di pronto intervento in caso di "emergenza pubblica" o comunque per attività di PC, ha necessità di una copertura assicurativa contro gli infortuni e la salvaguardia della responsabilità civile per danni a cose e nei confronti di terzi. La Sezione A.N.A. di LECCO si assume tale onere.
- Art. 8
La Squadra di PC A.N.A. deve presentare annualmente una relazione a consuntivo delle attività effettivamente svolte, può usare i mezzi tecnici di Protezione Civile di proprietà del Comune in accordo con il Sindaco o Assessore competente, e ne é responsabile.
- Art. 9
Il Comune si impegna ad erogare, con carattere annuale, all’Associazione un contributo minimo pari ad € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) che verrà destinato alla formazione dei volontari, al rimborso dei costi dell’assicurazione a carico dell’A.N.A. e ai relativi costi logistici. I costi (fatture, ricevute) relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e automezzi rimangono a carico dell’Amministrazione Comunale.
- Art. 10
Un rappresentante della Squadra di PC A.N.A. sarà inserito nel Centro Operativo Comunale.
- Art. 11
Si precisa che essendo l'organizzazione di Protezione Civile dell’A.N.A., di cui fa parte l’Unità di Protezione Civile della Sezione A.N.A. di LECCO, iscritta nell’Elenco Centrale delle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni eventuale richiesta di impegno dei volontari da parte del Dipartimento stesso, avrà carattere prioritario rispetto alle richieste di altri Enti. Inoltre, la Squadra di PC A.N.A., quando non è impegnata dal Comune in attività di emergenza, è libera di partecipare alle attività di soccorso, sul territorio nazionale o all’estero, su ordine delle autorità statali, regionali o provinciali, con le attrezzature proprie o con quelle messe a disposizione dalle autorità del Comune. Potrà inoltre partecipare con, le attrezzature sopra descritte a qualsiasi attività addestrativa programmata dalle autorità sopra citate, nonché dalla Sede Nazionale dell’A.N.A.
- Art. 12
Il presente accordo ha una durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla stipula e può essere rinnovato espressamente per uguale periodo. Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
- Art. 13
Tutte le spese di bollo, scritturazione e registrazione sono a carico del Comune di NIBIONNO.